Occupazione abusiva immobile: cosa dice il codice penale

Se i soggetti occupano abusivamente un immobile, un appartamento, una casa, un locale, cosa può fare il proprietario per tutelarsi? La fattispecie, vedremo più avanti nella guida, assume rilievo sia dal punto di vista civile che penale.    Vediamo di seguito come può agire il proprietario, in sede civile, attraverso le cosiddette azioni petitorie e i connotati che invece può assumere la vicenda in sede penale.

*Senza contratto : la denuncia

L’ordinamento giuridico italiano prevede varie forme di tutela giudiziale per chi si vede letteralmente espropriato del proprio immobile.
TUTELA CIVILE: le azioni petitorie (volte a tutelare il proprietario)
Con una causa civile, il proprietario potrà esperire l’azione di rivendicazione (art. 948 del codice civile) per ottenere la restituzione del bene di sua proprietà e chiedere il risarcimento dei danni subiti, quest’ultimo anche dopo che l’abusivo ha liberato l’immobile. L’azione di rivendica è imprescrittibile, tranne nel caso di situazioni particolari (per esempio se interviene l’usucapione).
Se l’abusivo non lascia la casa, il proprietario può tutelarsi anche con un provvedimento veloce e urgente: la reintegra nel possesso (art. 1168 codice civile). Questa azione, per la quale occorre sempre rivolgersi al giudice, deve essere esercitata entro un anno dall’inizio dell’occupazione clandestina.
Infine, se l’abusivo al principio aveva diritto ad occupare la casa (perchè per esempio aveva un contratto di locazione, ora scaduto), il proprietario può chiedere lo sfratto (art. 561 codice civile).
TUTELA PENALE
In sede penale, nel momento stesso in cui un soggetto si introduce abusivamente nell’immobile, il proprietario può procedere con una denuncia alla Procura per le seguenti fattispecie di reato:
  • reato di invasione di terreni od edifici (art. 633 codice penale);
  • reati contro il patrimonio legati all’occupazione abusiva: danneggiamento, furto e violazione di domicilio, previsti rispettivamente, dagli artt. 635, 624, 625 e 614 del codice penale.
Con la denuncia, il proprietario ha la possibilità di chiedere l’intervento della polizia affinchè l’immobile sia liberato, In caso di flagranza di reato, la polizia deve intervenire senza indugio e senza attendere il provvedimento di un giudice, purchè l’occupazione sia abusiva sin dall’origine.
Cosa significa? Significa che se, invece, in precedenza c’erano stati accordi tra occupante e proprietario (per esempio un accordo scritto per il rilascio dell’immobile), la polizia non può intervenire subito, ma solo con il provvedimento del giudice, poichè non si è in presenza di un reato, ma solo di inadempimento contrattuale.

Piano casa

Nel 2014, allo scopo di contrastare il fenomeno dell’abusivismo, il governo ha adottato una serie di misure, inserite all’interno del cosiddetto “Piano Casa” volte a scoraggiare e, di fatto, rendere la “vita difficile” agli abusivisti. Queste misure, per gli abusivi, si concretizzano:
  • nell’impossibilità di chiedere la residenza in quell’immobile (ne consegue che l’abusivo non può votare, non ha diritto al medico di famiglia, non può iscrivere i bambini all’asilo comunale, etc.);
  • nell’impossibilità di allacciare le utenze (non avendo la residenza, non è possibile attivare le utenze).
Nonostante queste misure, l’emergenza abusivisti è ancora forte e alle volte, come dimostrano i fatti di cronaca, non è facile sgomberare le case dagli abusivi e veder così tutelati i propri diritti di proprietà privata.

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